Indennizzo diretto: la tabella dei Bàreme non ha alcun valore vincolante
Data articolo
23/04/2026
Abstract / introduzione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6388 dell’8 marzo 2026, ribadisce che la tabella dei Bàreme allegata al DPR 254/2006 ha valore solo orientativo e non vincolante in sede processuale: non è presunzione legale, né può assurgere a prova della responsabilità extracontrattuale. L’accertamento della responsabilità ex art. 2054 c.c. deve essere effettuato nel concreto, sulla base della reale condotta di ciascun conducente. Nel caso deciso, la presunzione di pari responsabilità è stata correttamente applicata perché il danneggiato non aveva dimostrato la correttezza della propria manovra di retromarcia.
La Cassazione ribadisce che gli schemi del DPR 254/2006 sono solo orientativi e non sostituiscono la valutazione concreta delle responsabilità nel singolo sinistro.
Nella fase di gestione stragiudiziale di un sinistro stradale soggetto all’indennizzo diretto, la dinamica e la relativa responsabilità attribuibile ai conducenti coinvolti viene riportata nella norma agli schemi della tabella allegata al DPR 254/2006. Lo “strumento” viene talvolta presentato da alcuni liquidatori come breviario imprescindibile per la determinazione del grado di responsabilità.
In realtà la tabella, con le sue “macro” dinamiche, è solo un ausilio per individuare la colpa, uno schema che riconduce in forma massiva le ipotesi più frequenti di incidenti stradali entro schemi uniformi, per una conseguente uniformità di liquidazione. La responsabilità deve sempre essere oggetto di valutazione nel concreto, in ragione delle circostanze del singolo sinistro.
La Corte di Cassazione interviene ricordando che, se nell’ambito stragiudiziale la tabella che il DPR 254/2006 definisce Allegato A è “un utile parametro di riferimento”, la stessa “in sede processuale non ha alcun valore vincolante e non assurge al rango di presunzione legale”. Lo afferma chiaramente con l’ordinanza n. 6388 dell’8 marzo dell’anno in corso, in un sinistro avvenuto in un parcheggio pubblico.
Nell’occorso Caio procede in contromano rispetto alla segnaletica di senso unico posta nel piazzale e urta Tizio che stava uscendo dallo stallo in retromarcia. Tizio si rivolge al giudice di pace, che accoglie parzialmente la domanda applicando il concorso di colpa al 50%; analoga sorte ha l’appello davanti al Tribunale, che conferma la decisione.
Nel ricorso per cassazione Tizio lamenta l’errata applicazione del concorso di colpa ex art. 2054 comma 2 c.c., nonostante l’accertamento della condotta colposa di Caio, e l’omessa applicazione dei criteri tabellari del DPR 254/2006 che, nel caso, avrebbero attribuito la responsabilità esclusiva al veicolo in contromano.
La Suprema Corte non ravvisa errori nella decisione di secondo grado. Quanto al primo motivo, la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. deve essere applicata ogni volta che non sia possibile accertare in concreto quale condotta abbia determinato il sinistro. Tizio aveva sì provato la condotta colpevole di Caio, ma non la correttezza della propria manovra di retromarcia, prova necessaria per superare la presunzione.
Quanto al secondo motivo, la tabella allegata al DPR, in sede giudiziale, non può in alcun caso assurgere a prova della responsabilità extracontrattuale, neppure come semplice presunzione. Il valore delle fonti di prova è infatti rimesso esclusivamente alla legge: il DPR è una fonte di legge regolamentare, subordinata al codice civile e, nello specifico, all’art. 2054 c.c., norma di rango primario che impone un accertamento effettivo della condotta nel concreto.
Il principio enunciato chiude la questione: la tabella dei Bàreme può guidare la gestione liquidativa stragiudiziale, ma in giudizio non sostituisce mai l’analisi puntuale della condotta dei conducenti e di tutte le circostanze del fatto.
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