Sì alle garanzie da mini-confidi

L’INTERVENTO DELLA SUPREMA CORTE: LEGITTIMATO ANCHE IL CONSORZIO CHE NON È ISCRITTOALL’ALBO
di Dario Ferrara

Non è nulla, ma valida la fideiussione prestata dal confidi minore nell’interesse di una delle piccoleimprese associate a garanzia di un credito che deriva da un contratto non bancario. E ciò perché ilconsorzio di garanzia, che pure non risulta iscritto nell’attuale albo degli intermediari finanziari, deveritenersi comunque legittimato, anche se per legge svolge l’attività di garanzia collettiva dei fidi e deiservizi per favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti che operano nel settore. Il rilasciodi fideiussioni, infatti, non risulta riservato agli intermediari finanziari né precluso alle societàcooperative che operano in coerenza con l’oggetto sociale. Lo stabiliscono le sezioni unite civili dellaCassazione con la sentenza 8472/22, pubblicata il 15 marzo 2022.Il caso. Diventa definitiva la decisione che riconosce il credito concorsuale della società associata nelfallimento del consorzio di garanzia, il quale non ha onorato la fideiussione rilasciata; mentre non èaccolto il ricorso proposto dal fallimento del consorzio che denuncia la violazione dell’articolo 13 deldecreto legge 269/03 laddove disciplina l’attività di garanzia collettiva dei fidi e di norme del testo unicobancario indicate come inderogabili. Ciò sul rilievo che il confidi «incriminato», in quanto di primo livello,non risulta vigilato dalla Banca d’Italia, diversamente dagli altri intermediari finanziari, in base allenorme applicabili al momento. E dunque, secondo l’organo concorsuale, può esercitare unicamentel’attività di garanzia collettiva dei fidi, che consiste nella «prestazione mutualistica e imprenditoriale digaranzie» per favorire l’accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche o di altrioperatori finanziari. La fideiussione prestata dal consorzio alla società associata sarebbe invalida oinefficace perché soltanto gli intermediari finanziari possono essere beneficiari delle garanzie rilasciatedai confidi minori, ai quali è invece vietato di prestarle nei confronti del pubblico. Attenzione, però: ilquadro normativo non contempla una nullità espressa o testuale rispetto alle «altre» attività negozialieventualmente poste in essere. E la questione risulta rilevante perché nel nostro caso la cooperativa haprestato una fideiussione nell’interesse di un proprio associato a garanzia di un credito che deriva da uncontratto che non ha natura bancaria. È vero: il fatto che manchi un’espressa sanzione di nullità nonrisulta decisivo nell’escludere l’invalidità dell’atto negoziale in conflitto con norme imperative: puòsempre intervenire il principio generale espresso dal primo comma dell’articolo 1418 cc, che prevede edisciplina proprio il caso in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsioneespressa di nullità del negozio. E dunque bisogna accertare se sussiste una norma imperativa checonsente al giudice di dichiarare l’invalidità della garanzia anche nel silenzio della legge.

Fonte: Italia Oggi

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