Assicurazione Danni – RC proprietà fabbricati

Un contraente di polizza stipulata per una qualsiasi attività, può assicurare la rc della proprietà del fabbricato in cui svolge l’attività, pur non essendone proprietario, bensì affittuario (Essendo tale responsabilità ricadente per legge sul proprietario…)?

L’ESPERTO RISPONDE

I danni derivanti dalla R.C. del fabbricato possono essere coperti dall’inquilino sempre per il caso della garanzia “Ricorso terzi” o “Ricorso vicini”, quando questa venga prestata unitamente alla copertura “Incendio” e rappresenta un’ipotesi di R.C. per i danni da responsabilità civile riconducibili ad incendio del fabbricato imputabile a colpa del conduttore; trattasi quindi di una copertura ridotta ed è pertanto limitata a questa sola fattispecie.
Può assicurarsi la sola R.C. dei danni riconducibili alla conduzione dell’immobile da parte del locatario; anche questa rappresenta una forma parziale di garanzia di responsabilità civile, riconducibile alla responsabilità civile del custode di cui all’art. 2051 del codice civile.
In linea di principio non si giustificherebbe l’assicurazione della R.C. derivante dalla proprietà del fabbricato e quindi riconducibile all’articolo 2053 del codice civile (danni da rovina di edificio”) atteso che, ricadendo tali danni unicamente a carico del proprietario dell’immobile, il conduttore non avrebbe -in linea di principio- alcun “interesse” al risarcimento di cui all’ articolo 1904 del codice civile. Tuttavia tale contratto potrebbe essere egualmente stipulato ai sensi dell’ art. 1891 del codice civile, che così recita: “Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.- Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.- I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.- All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.- Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione”, a meno che le condizioni di polizza non ne escludano l’assicurabilità.

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