Il Caso Risolto: RC del produttore e formula claims made
2 luglio 2024
Il Caso
RC del produttore e formula claims made
Il macchinario di un produttore italiano ha provocato danni fisici ad un
operaio del Regno Unito in una località vicino a Londra.
L’assicurato, produttore del macchinario, ha denunciato l’incidente
all’assicuratore anche se non ha ancora ricevuto alcuna richiesta di
risarcimento; sono stati eseguiti test sul macchinario ed è in corso
un’indagine dell’Health & Safety Executive (HSE).
L’assicurato può ritenersi già coperto o deve ricevere per forza una
“richiesta di risarcimento”?
In assenza di richiesta di risarcimento e nel caso in cui l’assicuratore
disdettasse la polizza per la sua naturale scadenza (non recesso per
sinistro) e il cliente ricevesse la richiesta di risarcimento
successivamente a tale data, risulterebbe NON più assicurato per questo
evento?
TESTO CLAUSOLA CLAIMS MADE
“L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate
all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia
dell’assicurazione stessa.”
Soluzione
Se la polizza riporta sic et simpliciter la clausola sopraccitata senza alcun articolo o
condizione particolare aggiuntivi, quali Notifica di Circostanze o Denunce
Cautelative, la denuncia di sinistro trasmessa dall’assicurato, secondo prassi
consolidata da una decina d’anni, può non essere equiparata a sinistro ed
essere respinta dall’assicuratore. In assenza di richiesta di risarcimento non è
formalmente considerata un sinistro e pertanto l’assicurato non è assicurato.
In assenza di respinta del sinistro, qualora la compagnia numerasse il sinistro vi
sarebbero dei margini per invocare la buona fede tra le parti e chiederne la gestione,
quando perverrà la richiesta di risarcimento, ma non vi sarebbe certezza, comunque,
di ottenere la liquidazione del danno subito dal terzo danneggiato, fatto salvo un
ricorso alle vie legali.
Si conferma che, non ricorrendo l’ipotesi testè esposta (apertura del sinistro) se il
cliente/assicurato ricevesse la richiesta dopo la cessazione del contratto, il contratto
non sarebbe più operante e il sinistro non sarebbe coperto. Neppure da un
eventuale nuovo assicuratore, in quanto si tratterebbe di fatto o
circostanza già noti e solitamente esclusi dalle polizze RCP con formula
Claims Made.
Ci sono due soluzioni:
1. l’impresa che ha acquistato il macchinario invia immediatamente (prima della
scadenza del contratto) una formale richiesta danni, giustificabile se una parte
degli indennizzi spettanti all’operaio, in presenza di responsabilità
dell’assicurato, gravassero sul datore di lavoro
2. rinnovare, anche a condizioni economiche diverse, il contratto con lo stesso
assicuratore, così da evitare soluzioni di continuità nella copertura, a patto che
l’assicuratore non assuma il rischio con l’esclusione del caso oggetto di
tentativo di denuncia sulla polizza cessata. Questo é un comportamento in
malafede da parte dell’assicuratore ma é diffuso presso gli assuntori ‘esperti’.
Sintesi: un contratto con formula Claims Made stipulato senza la possibilità di
aprire denunce di fatti verificatisi in vigenza del contratto ma non ancora
trasformatisi in ‘richiesta di risarcimento’ prima della sua naturale scadenza, si
configura quale contratto vessatorio e passibile di nullità (richiamando sentenze
delle Sezioni Unite della Cassazione) in sede di giudizio. Nel frattempo,
l’intermediario che lo ha concluso è esposto come responsabilità professionale per
inadeguatezza.