INSURANCE & HORROR, OVVERO STORIA GIURIDICA DI ZOMBIE E FANTASMI

30 Maggio 2024

Anche nel diritto assicurativo esistono gli “zombie” (clausole nulle che continuano a
esistere) e i fantasmi (questioni risolte che continuano a proporsi). Gli effetti della
colpa dell’assicurato ne sono l’esempio perfetto
Premessa
Anche il mondo del diritto, come il cinema, ha i suoi personaggi dell’orrore. Ci sono i
Frankenstein (contratti costruiti con pezzi di altri contratti, come i contratti misti assicurativofinanziari);
ci sono i Nosferatu (questioni morte e sepolte da decenni, che periodicamente
risorgono e tornano ad affannare gli interpreti, come la questione del “rischio anomalo”
nell’assicurazione r.c.a.); c’è persino l’Overlook Hotel di Shining (ovvero àmbiti in cui nessuno
sa cosa fare, tranne eliminare le opinioni altrui, come nel caso della compensatio lucri cum
damno).
Di questi singolari personaggi una recente decisione della Corte di cassazione ha dovuto
evocarne due: uno zombie ed un fantasma. Lo zombie è la “clausola di accidentalità” (cioè la
clausola che, nell’assicurazione contro i danni, limita la copertura assicurativa ai soli “fatti
accidentali”). È una clausola da quarant’anni ritenuta inutile (e quindi nulla) dalla Corte di
cassazione, che tuttavia con infernale resilienza continua a comparire nei contratti di
assicurazione, alimentando un contenzioso vano.
Il fantasma è invece l’applicabilità dell’art. 1900 e.e. all’assicurazione di responsabilità civile,
nella parte in cui esclude copertura ai danni causati da colpa grave dell’assicurato: una
questione da tempo risolta dalla S.C., sistematicamente riproposta in giudizio con grande
nonchalance. Come il lettore avrà intuito, l’uno e l’altro di questi personaggi dell’orrore
riguardano un tema unico: gli effetti della colpa dell’assicurato nella causazione del danno.
Questo tema centrale nel diritto delle assicurazioni si scinde poi in una serie di problemi
connessi: cosa accade se l’assicurato causa il danno con colpa; cosa accade se lo causa con
colpa grave; che effetto hanno le clausole limitative del rischio in base alla condotta
dell’assicurato; cosa accade se il contratto tace sul punto. Nel presente scritto vorrei provare a
mettere un po’ d’ordine in questi concetti, prendendo le mosse dalla recente decisione cui ho
accennato poc’anzi.

 

Leggi l’articolo completo

Non puoi copiare il contenuto della pagina.