Tutela infortuni per dipendenti impresa edile

3 dicembre 2024

 

Tutela infortuni per dipendenti impresa edile
Il Fatto
Il rischio di un’impresa edile nel caso in cui un prestatore di lavoro
subisca un infortunio professionale.
Soluzione
In questi casi l’unica copertura obbligatoria è quella dell’assicuratore sociale INAIL
che indennizza i casi di infortunio e malattia professionale. Quando l’evento che ha
causato l’infortunio è la diretta conseguenza di una responsabilità del datore di
lavoro o di un altro prestatore di lavoro cosa succede? La perdita dell’esonero da ogni

responsabilità consente all’assicuratore sociale di agire in regresso verso il
responsabile al fine di ottenere il riconoscimento delle prestazioni erogate e/o da
erogare all’infortunato.
L’impresa edile deve quindi stipulare la polizza obbligatoria presso l’assicuratore
sociale, ma per essere tenuta indenne dalle azioni di regresso dell’INAIL e da
eventuali richieste di maggior danno dell’infortunato, deve disporre di idonea
assicurazione di responsabilità civile RCO. Quale puro atto di liberalità può stipulare
polizza infortuni in favore dei propri prestatori di lavoro, ma detto indennizzo non si
cumula, per i casi non mortali con il risarcimento ottenuto dalla polizza RCO

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