Indennizzo infortuni in presenza di due coperture assicurative
25 Febbraio 2025
Il Fatto
Un privato ha sottoscritto 2 polizze assicurative contro gli infortuni. Quali garanzie sono
cumulabili in caso di sinistro?
Riceverà l’indennizzo da entrambe le compagnie, a parte le spese sostenute per le cure mediche?
Riceverà la somma di IP da ciascuna compagnia?
Nel caso di decesso a seguito dell’infortunio, gli eredi riceveranno il totale delle 2
somme caso premorienza da infortunio assicurate?
Soluzione
Le spese sostenute per le cure mediche potranno essere rimborsate soltanto fino alla concorrenza
del loro ammontare.
L’assicurato che chiede l’indennizzo delle prestazioni della polizza deve, in caso di più
assicurazioni stipulate per il medesimo rischio, precisare nella denuncia di sinistro a ciascun
assicuratore, anche la presenza del secondo assicuratore.
In relazione alla cumulabilità delle prestazioni derivanti dal caso di morte, al verificarsi di
questo evento i beneficiari designati percepiranno da entrambe le imprese di assicurazione i
rispettivi indennizzi.
Il caso di morte previsto all’interno della polizza del ramo infortuni segue il principio
previdenziale proprio dei rami vita.
Ben diverso è il caso delle altre prestazioni relative al caso di invalidità permanente e di
inabilità temporanea. La giurisprudenza ha più volte sancito che per i casi non mortali, la polizza
infortuni si inquadra come assicurazione contro i danni ed è pertanto soggetta all’applicazione del
principio indennitario: la somma che si ottiene a risarcimento del danno subito non può cioè mai
essere superiore alla effettiva entità del danno stesso.
© Riproduzione riservata