Il rischio del proprietario dell’immobile e il rischio locativo
15 aprile 2025
Il Fatto
Il sig. Rossi è il locatario di un fondo commerciale adibito a ristorante di proprietà del sig.
Bianchi.
Il sig. Rossi ha stipulato una polizza con rischio locativo per il rischio incendio che assicura i
danni da incendio al fabbricato qualora venga riconosciuta la sua responsabilità del sinistro.
Il Sig. Bianchi ha assicurato soltanto la RC della proprietà, in quanto secondo lui per
il rischio incendio basta la polizza di Rossi.
Nell’ipotesi in cui scoppiasse un incendio da un impianto elettrico e non venisse accertata la
responsabilità di Rossi, il sig. Bianchi si troverebbe senza copertura. Quale potrebbe essere la
soluzione?
Soluzione
Si tratta di un caso molto dibattuto. Le soluzioni praticate e praticabili al riguardo sono molte e
assai diversificate.
La soluzione più lineare e semplice è la seguente: il conduttore locatario dei locali contrae
esclusivamente per le responsabilità a lui derivanti ex artt. 1588 – 1589 – 1611 del Codice Civile.
Per contro il proprietario locatore dei locali contrae per i danni che gli stessi locali dovessero
subire, indipendentemente o meno dal concorso o dalla responsabilità di altri soggetti, si pensi ad
eventi catastrofali, atmosferici, eventi dolosi di terzi diversi dal conduttore.
Una volta indennizzato il danno sarà poi cura dell’assicuratore intervenuto, agire eventualmente
nei confronti del responsabile per recuperare il dovuto.
Se il responsabile è il conduttore locatario, egli potrà chiedere alla propria garanzia del rischio
locativo di tenerlo indenne dalle pretese dell’assicuratore.
La situazione ipotizzata dal caso è la peggiore esistente perché priva il proprietario
dei locali della piena protezione del suo bene immobile.
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