LE SOLUZIONI ASSICURATIVE PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE
30 Settembre 2025
La responsabilità del produttore alimentare tra compliance, copertura assicurativa e gestione del rischio
Nel contesto globale della produzione e distribuzione alimentare, in cui l’evoluzione dei mercati,
l’internazionalizzazione delle attività imprenditoriali e l’inasprimento dei regimi normativi in
materia agroalimentare impongono un’attenta valutazione e gestione della copertura
assicurativa del rischio produttivo, la responsabilità del produttore assume una rilevanza
fondamentale.
Il produttore non è solo tenuto a garantire la conformità dei beni immessi sul mercato agli
standard di qualità e sicurezza previsti dalle normative vigenti, ma è altresì responsabile per i
danni, sia personali che patrimoniali, causati a terzi dall’uso o, soprattutto, dal consumo di tali
beni.
L’adozione di un approccio integrato, basato su una rigorosa compliance normativa unita a
un’efficace gestione assicurativa del rischio, rappresenta oggi un requisito imprescindibile per
qualsiasi produttore che operi in contesti internazionali, al fine di tutelarsi da potenziali
esposizioni a rischi legali e finanziari.
Nel settore agroalimentare – da sempre pilastro fondamentale dell’economia italiana in termini
di valore e occupazione – la sicurezza alimentare costituisce una sfida in continua evoluzione.
Come evidenziato nel precedente articolo pubblicato sul numero 376 di ASSINEWS, l’anno 2024
ha registrato un significativo incremento delle segnalazioni RASFF (Rapid Alert System for Food
and Feed) e dei richiami alimentari ufficialmente comunicati dal Ministero della Salute.
Tali dati rappresentano, da un lato, una conferma dell’efficacia di un sistema di controllo
sempre più capillare, tempestivo e trasparente; dall’altro, evidenziano l’aumento delle
complessità e delle criticità che coinvolgono tutti gli operatori della filiera agroalimentare, dai
produttori, chiamati a confrontarsi con una molteplicità di sfide normative, operative e
reputazionali, amplificate dall’espansione internazionale dei mercati e dalla crescente
interconnessione delle catene di approvvigionamento globali, fino agli assicuratori.
La polizza RC prodotti
Sebbene non esistano obblighi di natura assicurativa per le aziende alimentari, le coperture RC
prodotti sono largamente diffuse in questo settore produttivo. L’assicurazione di responsabilità
civile da prodotto difettoso rientra tra le polizze RC terzi e, in quanto tale, obbliga la compagnia
assicurativa a tenere indenne la società assicurata rispetto ai danni cagionati involontariamente
a soggetti terzi, cioè diversi dall’assicurato, tra i quali i clienti utilizzatori.
• oggetto della copertura è generalmente modellato sul testo di riferimento ANIA, il quale
de che la compagnia di assicurazioni “si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto
questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto
dei prodotti descritti in polizza – per i quali l’Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore
– dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o
deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza, rivelatosi difettoso,
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata
l’assicurazione”.
L’operatività temporale delle polizze RC prodotti segue per lo più la regola claims made e
pertanto l’assicuratore è obbligato a corrispondere l’indennizzo solo per i danni per i quali il
risarcimento venga chiesto dai terzi danneggiati all’assicurato durante il periodo di vigenza della
polizza.
Le polizze possono attribuire rilevanza anche alla data di commissione dell’atto illecito da parte
dell’assicurato (stabilendo una data di retroattività), ma per quanto riguarda le coperture RC
prodotti il periodo di retroattività è di solito riferito alla data di immissione del prodotto, o di
determinate categorie di prodotti, sul mercato.
Tipiche esclusioni di copertura riguardano invece le spese di sostituzione del prodotto difettoso
e il suo controvalore, le spese stragiudiziali per ricerche e indagini volte ad accertare la causa
del danno, i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’assicurato e non
direttamente derivanti dalla legge, i danni occorsi in determinati paesi (principalmente Stati
Uniti e Canada), e le spese per il ritiro dal mercato dei prodotti.
Esclusioni più specifiche per il settore alimentare possono poi riguardare i danni causati dalla
violazione intenzionale da parte dell’assicurato di leggi o regolamenti riguardanti la produzione,
commercializzazione o distribuzione dei prodotti; i danni relativi al termine del ciclo di vita
previsto per i prodotti assicurati; i danni derivanti dalla mancata applicazione da parte di terzi
delle procedure prescritte dall’assicurato per la conservazione, il consumo o l’uso dei prodotti
assicurati; i danni derivanti da sostanze cancerogene e i danni causati da encefalopatia
spongiforme trasmissibile.
Oltre la RC prodotti: le garanzie complementari essenziali per la gestione dei rischi
del produttore alimentare
La crescente complessità della filiera agroalimentare, unita all’evoluzione delle aspettative dei
consumatori, all’inasprimento delle normative (sia nazionali che internazionali) e alla crescente
interconnessione dei mercati, impone ai produttori un approccio assicurativo che vada oltre la
tradizionale copertura di responsabilità civile da prodotto.
In un contesto in cui anche un singolo evento può compromettere la continuità operativa,
generare danni economici significativi e innescare una crisi reputazionale, le garanzie
complementari assumono un ruolo centrale.
Queste consentono di estendere in modo efficace la protezione assicurativa a rischi spesso
estranei o esclusi dal perimetro della RC prodotti, diventando strumenti indispensabili per una
gestione integrata del rischio, a tutela dell’impresa, della sua reputazione e della sostenibilità
del business nel medio e lungo periodo. Un primo esempio è rappresentato dalla copertura per
Business Interruption (BI), che protegge l’impresa dalla perdita di profitto derivante
dall’interruzione, totale o parziale, dell’attività produttiva a seguito di un evento dannoso
coperto.
Nel settore alimentare, caratterizzato da stringenti obblighi igienico-sanitari e da un’elevata
esposizione a controlli ispettivi, un’ordinanza di chiusura temporanea o una contaminazione
possono causare il fermo dell’intero stabilimento e la sospensione delle forniture.
In assenza di una copertura BI l’impatto economico di tali eventi rischia di essere insostenibile
per molte piccole e medie imprese. Un’altra forma di tutela complementare (particolarmente
rilevante nel contesto B2B) è quella relativa ai danni patrimoniali puri a terzi, cioè quei
pregiudizi economici subiti da clienti, distributori o partner commerciali, che non derivano da
lesioni personali o danni materiali ma da disservizi legati, ad esempio, al ritiro di un lotto
contaminato o al mancato rispetto dei termini di consegna.
In un contesto sempre più regolato da contratti complessi e clausole Service Leve/ Agreement
(cd. clausole sui livelli di servizio), il mancato adempimento può tradursi in richieste risarcitorie
di rilevante entità. Tali danni, seppur indiretti, sono spesso alla base di contenziosi nel rapporto
B2B e richiedono una copertura specifica, non sempre presente nelle polizze RC prodotti
standard.
All’interno della categoria dei rischi meno prevedibili ma potenzialmente devastanti, si colloca la
minaccia del cosiddetto tampering, ossia la contaminazione dolosa dei prodotti alimentari.
I fenomeni di sabotaggio (sia da parte di dipendenti infedeli, che di soggetti esterni con finalità
ritorsive o criminali) possono avere gravi conseguenze sul piano della salute pubblica, della
responsabilità penale e civile del produttore e della sua reputazione.
Le polizze tampering permettono di gestire non solo il danno diretto al prodotto, ma anche i
costi per l’identificazione dei lotti coinvolti, l’eventuale bonifica degli impianti, la gestione
comunicativa della crisi e le spese legate alla sospensione temporanea dell’attività. In alcuni
casi, queste coperture rientrano all’interno di più ampi programmi assicurativi di Product
Contamination Insurance, particolarmente diffusi nel settore dell’export.
Particolarmente delicato è anche il tema del ritiro dal mercato, che costituisce spesso il
momento più critico nella gestione di un sinistro.
Il richiamo di un prodotto per ragioni sanitarie o di conformità può comportare costi logistici
molto elevati, senza considerare i costi per la comunicazione pubblica, il supporto legale e il
potenziale danno reputazionale.
A fronte del pagamento di un premio aggiuntivo, molte polizze RC prodotti offrono anche la
garanzia recai/, la quale copre le spese sostenute dall’assicurato per ritirare dal mercato i
prodotti descritti in polizza dopo la loro consegna a terzi, a condizione che tali prodotti abbiano
causato lesioni corporali o danni a cose; che sia dimostrata la possibilità che possano causarne;
oppure che le autorità competenti ne abbiano ordinato il ritiro per la pericolosità dei prodotti
per la salute e la sicurezza dei consumatori.
Infine, è emersa negli ultimi tempi, anche nel settore alimentare, l’importanza della sicurezza
informatica. La progressiva digitalizzazione della filiera – dalla produzione alla logistica, fino ai
sistemi di tracciabilità alimentare – espone il produttore a un rischio cyber crescente e, spesso,
ancora sottovalutato.
Un attacco informatico mirato può compromettere i dati relativi alla composizione dei prodotti,
ai lotti di produzione o alle date di scadenza, generando errori di etichettatura, problemi di
tracciabilità e, nei casi più gravi, il blocco della produzione.
I possibili impatti di un sinistro cyber (oltre a configurare possibili violazioni del GDPR) possono
tradursi in danni reputazionali e contestazioni da parte delle autorità o dei clienti. Le polizze
cyber, che coprono ad esempio i costi di ripristino, le spese legali e le attività di
comunicazione, si stanno affermando come un prodotto imprescindibile per la continuità
operativa del settore.
I programmi internazionali
Come precedentemente evidenziato, l’industria alimentare è uno dei settori più importanti del
“Made in Italy” e le aziende che operano in tale comparto sono spesso di grandi dimensioni, con
sedi e filiali in vari paesi del mondo.
In un’economia globalizzata come quella attuale, peraltro, anche le piccole e medie imprese
svolgono sempre più spesso attività commerciale con fornitori e clienti di nazionalità diversa.
L’esposizione a rischi di responsabilità situabili al di fuori dei confini nazionali rende necessario,
o comunque consigliabile, un adattamento dei tradizionali contratti di assicurazione a tale più
complesso scenario, caratterizzato da una molteplicità di sistemi giuridici dove occorre
misurarsi con leggi, regolamenti, attitudini e prassi operative disomogenee e diverse rispetto a
quelle del paese d’origine.
Quando una società italiana abbia sedi secondarie o società controllate all’estero, è opportuno
che la capogruppo – anziché lasciare che le singole entità decidano autonomamente in merito
alla copertura dei propri rischi – adotti un modello di copertura integrato, stipulando un vero e
proprio programma assicurativo internazionale.
Un programma di questo tipo è normalmente strutturato tramite l’emissione di una polizza
cosiddetta Master nel Paese dove ha sede la capogruppo, nonché di varie polizze locali, a
copertura dei rischi delle sue consociate estere, da parte delle diverse branch del medesimo
assicuratore.
I programmi assicurativi internazionali vengono definiti “contro/led master program” e
presentano diversi vantaggi per gli assicurati e la società contraente, tra i quali: l’uniformità ed
ampiezza della copertura assicurativa, la convenienza economica in termini di minor premio, il
maggior potere contrattuale della contraente in caso di sinistro, la possibilità di centralizzare le
attività di risk management e la possibilità di avvalersi di assicuratori internazionali specializzati
nella gestione di rischi globali.
Affinché un programma assicurativo strutturato secondo questo schema funzioni corretta
mente, occorre garantire coerenza tra la polizza Master e le polizze locali e ciò avviene, in
particolare, con l’inserimento nel testo della Master della clausola D.I.L. (Difference in Limits),
per effetto della quale la Master copre sinistri eccedenti i massimali locali, e della clausola
D.I.C. (Difference in Conditions), la quale estende alle polizze locali le condizioni contrattuali
più ampie della Master.
Altre pattuizioni piuttosto standard nei programmi internazionali sono la clausola Reverse
D.I.C., in base alla quale vengono applicate, nei limiti del massimale della polizza Master, le
condizioni delle polizze locali se più estese di quelle della polizza Master, la clausola O.I.E.
(Difference in Excess), la quale fa sì che la polizza Master presti copertura rispetto a sinistri non
indennizzabili dalle polizze locali perché sotto franchigia e, infine, la clausola Drop Down, la
quale prevede l’intervento del massimale della Master in caso di erosione, totale o parziale, del
massimale della polizza locale. Esiste poi la clausola FINC (Financial Interest Clause), che può
essere utilizzata quando l’assicuratore non può emettere una polizza locale in determinate
giurisdizioni (ad esempio Cina, India, Brasile e Russia), le quali prevedono regole
particolarmente stringenti per l’esercizio dell’attività assicurativa.
In tali casi, avendo la capogruppo comunque interesse al buon andamento delle proprie
controllate nei paesi di cui si è accennato, viene previsto che la polizza Master indennizzi
direttamente la capogruppo dall’effetto negativo indiretto dell’evento che ha colpito la sua filiale
(ove !”‘interesse finanziario” corrisponde all’indennizzo che la filiale avrebbe ricevuto se fosse
stata assicurata localmente).
I programmi assicurativi multinazionali sono generalmente piuttosto complessi e l’assistenza di
un broker specializzato è di solito necessaria.
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