Il dilemma del ciclista nell’attraversare le strisce pedonali
Data articolo
01/04/2026
Abstract / introduzione
Il Codice della Strada non disciplina in modo univoco l’attraversamento delle strisce pedonali da parte del ciclista. La Corte di Cassazione, con un’ordinanza richiamata dall’articolo, colma il vuoto e fissa il principio: il ciclista che impegna le strisce pedonali deve condurre il velocipede a mano, salvo che l’attraversamento sia posto allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile; in tale ipotesi può attraversare in sella solo se l’andatura non costituisce intralcio o pericolo per i pedoni. Vengono ricostruite tre condotte tipo, utili agli operatori in fase liquidativa e contenziosa.
GIURISPRUDENZA – Il Codice della Strada non chiarisce la condotta del ciclista nell’attraversamento pedonale, la Cassazione sì.
Troppo facile il richiamo al ritornello “…ma dove vai bellezza in bicicletta così di fretta pedalando con ardor …”, ma non altrettanto è facile rispondere alla frase “ma come vai in bicicletta” quando ci si trova davanti alle strisce pedonali.
La condotta di guida del velocipede – che resta un veicolo ai fini della circolazione stradale – è disciplinata dal Codice della Strada in due soli articoli: l’art. 182 CdS e l’art. 377 del regolamento d’esecuzione. Esclusi questi precetti, il ciclista deve uniformarsi alle norme previste per le vetture o per i pedoni, a seconda delle circostanze, da cui derivano incertezze, sanzioni e profili di responsabilità per sinistri i cui danni gravano spesso sui terzi, dato che il velocipede non sconta l’obbligo assicurativo.
LA VICENDA. Tizio in sella al proprio motociclo, impegnando una rotatoria, entra in collisione con la bicicletta condotta da Caio, che da direzione opposta attraversa repentinamente la sede stradale utilizzando l’attraversamento pedonale sull’isola spartitraffico, senza concedere la precedenza. Primo e secondo grado attribuiscono la responsabilità esclusiva a Tizio. Tizio ricorre in Cassazione con tre motivi.
LE MOTIVAZIONI DEL RICORSO. Tizio contesta che il tribunale non abbia considerato che Caio aveva attraversato in sella, senza arrestarsi al limitare dell’attraversamento pedonale, in violazione dell’art. 154 CdS letto con l’art. 377 del regolamento di esecuzione (conduzione a mano del velocipede nelle carreggiate a traffico intenso). La CTU aveva inoltre affermato che, con la bicicletta a mano, il sinistro non si sarebbe verificato.
LA SOLUZIONE. La Suprema Corte accoglie il secondo motivo. Il tribunale ha fatto mal governo del concorso di colpa e della presunzione di responsabilità: pur riconoscendo la violazione dell’art. 154 CdS, l’ha ritenuta irrilevante, equiparando di fatto il ciclista al pedone. La Corte, attraverso un’interpretazione sistemica, conclude che 1) “passaggio pedonale”, “area pedonale” e “attraversamento pedonale” sono spazi a esclusivo uso pedonale e quindi inaccessibili ai velocipedi se non condotti a mano; 2) l’art. 182 comma 4 CdS impone di condurre a mano il velocipede quando crei intralcio o pericolo per i pedoni; 3) l’attraversamento pedonale è ex art. 3 CdS “zona di transito esclusivo dei pedoni”.
Il ciclista può attraversare in sella solo quando l’attraversamento pedonale è allo sbocco di zone di circolazione promiscua di pedoni e ciclisti (art. 3 CdS). A sostegno, la Corte richiama il parere del Ministero delle Infrastrutture del 2013: a) ai semafori comuni privi di lanterne specifiche per i velocipedi i ciclisti devono assumere il comportamento dei pedoni (art. 41 c. 15 CdS); b) in assenza di semafori, possono attraversare in sella, ma con l’obbligo di condurre a mano se la circolazione crea intralcio o pericolo per i pedoni (art. 182 c. 4 CdS).
Principio di diritto enunciato: “ai sensi degli artt. 182 comma 4 CdS e 377 comma 2 del regolamento d’esecuzione, il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano e non in sella il velocipede, a meno che detto attraversamento non sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile; in tale ipotesi, deve comunque condurre a mano se l’andatura risulti d’intralcio o pericolo per i pedoni”.
Le tre condotte tipo del ciclista: 1) se proviene da strada senza circolazione promiscua: attraversamento a mano; 2) se proviene da circolazione promiscua e c’è semaforo per pedoni e per biciclette: in sella; 2.1) con semaforo per pedoni ma non per biciclette: a mano; 2.2) in assenza di semaforo: in sella, purché l’andatura non risulti di intralcio o pericolo per i pedoni, altrimenti a mano.
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