D.M. Catastrofi Naturali: si va avanti, ma è l’obiettivo sempre confuso

12 Novembre 2024

 

Il D.M. sulle catastrofi naturali sembra aver fatto un ulteriore passo in avanti.
Siamo entrati in possesso di questa nuova bozza ca-firmata dal Ministro
dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro delle Imprese e del Made in ltaly
che dovrebbe essere già stata positivamente sottoposta a IVASS e, quindi, di
prossimo invio al Consiglio di Stato per recuperarne il parere e poi passare alla
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e successiva entrata in vigore
di Leandro Giacobbi
Premesso che la struttura del D.M. è rimasta pressoché inalterata, abbiamo voluto confrontare
questa ultima versione con la precedente per verificare se alcuni aspetti critici fossero stati
oggetto di riesame, accogliendo le richieste di revisione sollevate dal mercato.
Innanzitutto, alcune novità contraddistinguono l’art. 1 (Definizioni). Nella definizione di
“assicurato” è stata eliminata la precisazione secondo cui, qualora il proprietario e l’impresa
utilizzatrice dei beni non coincidano e i beni non siano già stati assicurati dal proprietario,
l’obbligo assicurativo debba ricadere sull’utilizzatore.” Questa puntualizzazione era ovviamente
dedicata agli enti oggetto di leasing o contratti analoghi. La sua eliminazione è da attribuire,
forse, al fatto che l’obbligo assicurativo viene solitamente imposto dal contratto di leasing
all’utilizzatore dei beni e che, pertanto, questa precisazione fosse non significativa. Resta il fatto
che con questa eliminazione le società di leasing rientrano tra quelle soggette all’obbligo
assicurativo.
Nella definizione di “fabbricato” una prima sorpresa, in quanto è stato cancellato l’inciso per cui
“sono esclusi i fabbricati in costruzione, ove già assistiti da copertura assicurativa avverso i
danni causati dagli eventi di cui al presente decreto”. Questa cancellazione presuppone che i
fabbricati in costruzione rientrino nell’obbligo assicurativo del D.M. che sicuramente avverrà con
le polizze dedicate per questo tipo di rischio – polizza C.A.R. – le quali, riteniamo, dovranno
sottostare alle disposizioni del D.M., ma anche su questo passaggio converrà attendere un
chiarimento.
Nella definizione di “impianti e macchinari”, è stata correttamente cancellata l’indicazione
inerente ai veicoli iscritti al P.R.A. che rientravano nell’obbligo assicurativo del D.M. qualora non
dotati “da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi di cui al presente decreto”.
È una cancellazione che era stata auspicata dal mercato e che si collega a quanto indicato nella
nuova versione della definizione di “attrezzature industriali e commerciali” dove rientrano solo i
mezzi di trasporto non iscritti al P.R.A.
Nella definizione del “premio assicurativo” viene inserito il concetto di “polizze collettive” per cui
la definizione si declina nel seguente modo: “l’importo che il contraente, anche mediante la
adesione a polizze collettive, deve pagare all’assicuratore come corrispettivo del contratto di
è§§iGY(èlione”. Le “polizze collettive” sono poi disciplinate all’art. 7 del nuovo D.M. dove al
comma 4 è riportato: “Per le polizze di cui al comma 1, lett. a), i contratti di assicurazione
stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l’individuazione di

dassi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati in relazione alle
specifiche esigenze di copertura”. Premesso che le polizze di cui al comma 1, lett. a) sono
quelle di fascia bassa, ovverosia quelle con una somma assicurata fino a 1 milione di euro, in
prima battuta, sembrerebbe un riferimento alle polizze collettive cioè quelle con un’unica
contraenza e rischi assicurati riferibili a soggetti diversi tra loro. L’unica contraenza farebbe
pensare ad un soggetto del tipo “associazione”, quindi una polizza collettiva “chiusa” ai soli
aderenti all’associazione stessa. Ma una seconda soluzione potrebbe essere un contratto
collettivo “aperto”, a adesione, con una contraenza che potrebbe essere un intermediario.
Questa soluzione sembrerebbe la più attendibile, dato che l’articolo 7 presenta l’inciso “anche
per il tramite di convenzioni’~ ma su questa materia conviene attendere le precisazioni del
legislatore. È, però, indubbio che queste polizze collettive/convenzioni, dove confluiranno i
rischi di massa – somma assicurata fino a 1 milione di euro -, potranno presentare delle classi
di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati, quindi una specie di
tariffa che faciliti il processo assuntivo.
Sempre all’art. 1 è stata totalmente modificato il punto 2 con questa formulazione: “Sono
esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o
costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto
successivamente alla data di costruzione”. Il testo è decisamente migliore del precedente,
soprattutto perché è stato eliminato l’inciso al mancato adempimento degli “obblighi di
manutenzione” che era estremamente generico e di difficile interpretazione.
Al punto 3 dell’art. 1 è stata accolta la richiesta del mercato di correzione relativa
all’esclusione inerente ai danni che “sono conseguenza diretta del comportamento attivo
dell’uomo”, eliminando dal testo i danni conseguenza “indiretta dell’azione dell’uomo” che era
oggettivamente una precisazione che avrebbe comportato una semi-totale inoperatività delle
polizze.
All’art. 3 (Eventi calamitosi e catastrofali) è stata eliminata la parte conclusiva della
definizione di “frana” e cioè “purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle
interessate dalla frana nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti”, per cui per
l’operatività delle polizze per danni da “frana” non sarà più indispensabile il provvedimento delle
Autorità.
L’art. 4 (Determinazione ed adeguamento periodico dei premi) presenta un punto 2 con
un testo assolutamente nuovo: “Si tiene conto, altresì, delle misure adottate dall’impresa,
anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e
proteggere i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2)
e 3), del codice civile da calamità naturali ed eventi catastrofali”. Anche questa precisazione è
importante perché introduce il principio che nella determinazione del premio la proattività
dell’impresa in materia di prevenzione costituirà un elemento da tenere in considerazione.
Per quanto riguarda l’art. 7 (Massimali o limiti di indennizzo), oltre al punto 4 di cui
abbiamo già parlato, è interessante che nelle fasce di somma assicurata è stata eliminata nella
nuova versione del D.M. l’inciso “per il totale complessivo delle ubicazioni assicurate”; nel
contempo, all’art. 1, lettera p) è stata inserita la definizione di “somma assicurata” intesa come
“l’importo che rappresenta il massimo esborso dell’impresa di assicurazione in relazione alle
garanzie prestate”. L’effetto conclusivo dovrebbe essere lo stesso, salvo che per determinare la
fascia di appartenenza con la nuova versione del D.M. dovranno essere presi in considerazione
scoperti e franchigie (somma assicurata=massimo esborso) in un’operazione che potrebbe
rivelarsi di non facile applicazione operativa e di complessa trasparenza nei confronti
dell’assicurato.

L’art. 8 (Trasparenza dell’offerta assicurativa) è stato riscritto con terminologie molto più
adeguate, mantenendo il medesimo contenuto.
Non ci soffermiamo sugli articoli 9 e 10 che disciplinano la convenzione riassicurativa con SACE
S.p.A. perché non siamo in possesso dell’allegato che ne disciplina la materia, ma la normativa
è stata confermata.
Al termine di questa analisi, segnaliamo che la Presidente di Ania, Maria Bianca Farina,
intervenendo all’Insurance Summit il 7 novembre 2024 (organizzato dal Sole 24 Ore e 24
Eventi), ha sottolineato l’urgenza dell’emanazione del Decreto attuativo per l’obbligo
assicurativo contro i rischi di calamità naturale, previsto a meno di due mesi dalla sua entrata
in vigore. Ha dichiarato che senza questo passo fondamentale, realizzare gli obiettivi della
norma sarà impossibile, aggiungendo che la normativa è rilevante per allineare l’Italia alle best
practices internazionali e migliorare la protezione delle aziende. La Presidente di ANIA ha
informato che ci sono stati approfonditi dialoghi con il Governo e altre autorità per garantire un
sistema efficiente e che il settore assicurativo sta completando la preparazione, sviluppando
nuovi prodotti e un pool riassicurativo.
In ultimo, ci permettiamo di sottolineare che anche in questa versione non sono stati
affrontati, a nostro parere, due temi fondamentali. Il primo è l’elusione dell’obbligo a
contrarre da parte delle imprese di assicurazione, sia nel descrivere quando e come si realizzi
in concreto questo atteggiamento “negativo” alla richiesta di quotazione da parte di un
intermediario e sia in termini sanzionatori.
Il secondo è la tempistica attuativa del D.M. con la conferma che l’adeguamento dei testi di
polizza dovrà avvenire non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, un termine
che se il D.M. verrà pubblicato all’inizio del 2025 metterà in grande difficoltà le imprese mediopiccole.
Poi, l’obbligo che per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorra a
partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse (sperando che anche per queste
polizze ci si possa avvalere dei 90 giorni citati al punto precedente) è veramente di difficile
applicazione, proprio perché il tempo necessario per riesaminare tutto un portafoglio di un
quietanzamento mensile, soprattutto della fascia bassa inferiore a 1 milione di euro, comporta
un impegno di risorse incredibilmente elevato.
Tra l’altro, questo obbligo metterà in grande difficoltà gli intermediari, quali consulenti
assicurativi, qualora non pervenissero tempestivamente dalle Compagnie le condizioni di
rinnovo aggiornate. Anche qui, emerge chiaramente il problema dell’elusione dell’obbligo a
contrarre. Infatti, sono ben diverse per gravità la fattispecie di un ritardo nella quotazione
rispetto ad un rinnovo, da quella di un rifiuto, più o meno esplicita, alla quotazione e da quella
che si declina con una quotazione elevatissima, espressa solo ed esclusivamente per adempiere
all’obbligo.
Purtroppo, con l’entrata in vigore del D.M., di problematiche di questo tenore ne vedremo molte
che una maggiore chiarezza del testo normativo avrebbero sicuramente evitato.
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