RCA: PROPRIETARIO DEL MEZZO E CONTRAENTE DELLA POLIZZA POSSONO ESSERE SOGGETTI DIVERSI?
27 Giugno 2025
IL CASO
Autore: Luca Cadamuro
ASSINEWS 376 – Luglio-Agosto 2025
Assicurazione per conto proprio e assicurazione per conto altrui. La regola declinata nello
specifico caso della garanzia RCA
1. Il caso
Un veicolo aziendale viene coinvolto in un sinistro stradale: effettuando alcune manovre, urta un
semaforo, abbattendolo.
Contestualmente, il palo semaforico rovina addosso ad una recinzione. Stante il caso, intervengono
alcuni operatori della polizia locale che procedono ai rilievi, soprattutto avendo riguardo al
patrimonio comunale danneggiato.
Il comando di polizia locale, analizzata la carta di circolazione del mezzo e confrontati i dati
assicurativi, solleva dubbi sulla legittimità della copertura assicurativa, poiché la proprietà del
mezzo e la contraenza della polizza RCA non risultavano coincidenti. In particolare, gli operatori
di polizia elevano dubbi in ordine alla possibilità di identificare correttamente la controparte da
coinvolgere nella richiesta di risarcimento. Inoltre, gli operatori evidenziano
l’esigenza di apportare integrazioni alla carta di circolazione, stante la dicotomia tra contraente
ed assicurato.
La società capogruppo e contraente della polizza, che garantisce una pluralità di mezzi, prende
immediato contatto con il broker onde accertare la regolarità della procedura
seguita.
2. (Ancora) sull’obbligo assicurativo
Corre l’obbligo di rimarcare – anzitutto – il contenuto dell’art. 122 c.d.a. che, riprendendo il
precedente disposto di cui all’art. 1 I. 990/1969, assoggetta all’obbligo di assicurazione la
categoria dei veicoli a motore.
La disposizione da ultimo richiamata risulta altresì coerente con l’obbligo sancito dall’art. 193
c.d.s. che impone il divieto di circolazione su strada per i veicoli a motore senza guida di rotaie
(…) in assenza della copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla
responsabilità civile verso terzi. Dal combinato disposto delle due fonti richiamate, appare
evidente che la ratio perseguita dal legislatore è quella di impedire che un mezzo a motore circoli
in assenza di copertura assicurativa; nondimeno, la norma (rectius: le norme) non fanno alcuna – e
nemmeno indiretta – menzione dei soggetti obbligati a sottoscrivere la polizza assicurativa
obbligatoria, essendo, infatti, preminente l’interesse alla mera esistenza della
copertura assicurativa rispetto all’indagine circa i soggetti contraenti.
È pacifico che, in base all’art. 122, c. 1, l’assicurazione deve coprire “la responsabilità civile
verso i terzi prevista dall’art. 2054 e.e.”; a sua volta, l’art. 2054 e.e. disciplina – appunto –
la responsabilità civile del proprietario e del conducente.
3. I soggetti legittimati alla stipula dell’assicurazione RCA
Fornendo un’interpretazione sistematica dell’obbligo di copertura assicurativa, risultano
legittimati alla stipula dell’assicurazione per la RCA tutti i soggetti che la legge indica quali
presunti e possibili responsabili di danni a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo. Sono
tali il proprietario, il conducente, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario,
oltre alle categorie richiamate dall’art. 2054 e.e. Tutto quanto esposto trova riscontro nelle
norme civilistiche, nella prassi giurisprudenziale e, soprattutto, nella prassi assuntivo
assicurativa.
Procedendo per punti:
a. giurisprudenza e disposizioni civilistiche: si ritiene di far menzione della massima espressa
recentemente dai giuridici di legittimità (ex multis: Cass. civ., sez. III, sent. 6727/2023),
chiamati a dirimere una controversia in materia assicurativa nell’ambito della quale le parti
ebbero a dibattere in ordine alla qualificazione del contratto (di assicurazione) per conto proprio
ovvero per contro altrui, in coerenza alla disposizione di cui all’art. 1891 e.e.: s’avrà
assicurazione per conto proprio allorquando il contraente è anche il titolare dell’interesse
assicurato e il contratto coprirà il rischio di impoverimento derivante da una propria condotta; si
avrà assicurazione per conto altrui, ai sensi e per gli effetti d cui all’art. 1891 e.e., allorché
il contraente stipula la polizza per proteggere un soggetto diverso, indipendentemente dal fatto
che debba rispondere del suo operato. Se ne deriva che la giurisprudenza di legittimità ammette,
espressamente ed ancora una volta, la possibilità di distinguere il contraente dall’assicurato,
laddove il distinguo è dato dalla titolarità dell’interesse esposto al rischio, in coerenza con il
disposto di cui all’art. 1904 e.e. Dacché il rischio garantito dalla polizza obbligatoria della RCA
è quello di tutelare il patrimonio in esito all’insorgenza di un debito di natura aquiliana,
l’assicurato – nello specifico ambito della copertura della RCA – potrà essere, indistintamente,
qualsiasi soggetto astrattamente tenuto a rispondere civilmente del danno derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore. Con ciò, potranno essere chiamati a rispondere il conducente (ai
sensi dell’art. 2054, cc. 1 e 4 e.e.) ovvero il proprietario (ai sensi dell’art. 2054, cc. 4 e 4
e.e.). Sarà quindi ammissibile – come è ammessa – la sottoscrizione della polizza RCA per conto
altrui ovvero per conto di chi spetta.
b. prassi assuntiva ed assicurativa: senza la pretesa dell’esaustività, rinviamo alle guide
assicurative rilasciate da IVASS (in particolare “Le guide assicurazione in parole semplici di
IVASS – voi. 3”, p. 4) nonché alle sezioni FAQ curate dall’Istituto di vigilanza. In termini più
formali, rinviamo, in particolare, al regolamento IVASS n. 9 del 19.05.2015 che disciplina
espressamente la condotta che le compagnie sono tenute ad osservare gestendo l’attestato di rischio
nei casi in cui contraente ed assicurato non coincidano. Un tanto a riprova di una prassi
consolidata e diffusa che ha imposto, in passato, anche specifiche esigenze normative.
4. L’identificazione del legittimato passivo
Per quanto indicato dall’art. 2054 e.e., la responsabilità per un eventuale evento sinistroso
ricade sul conducente del mezzo (art. 2054, c. 1 e.e.) che potrà essere agevolmente identificato
attraverso l’intervento delle autorità; nondimeno ed in coerenza con il disposto dell’art. 2054, c.
3 e.e., il proprietario del mezzo sarà chiamato a rispondere in solido con il conducente. Quanto
esposto, riguardante la disciplina della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli, potrà essere integrato con le disposizioni del codice delle assicurazioni private che
ammettono altresì la cd. azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia
assicurativa che presta la copertura sul mezzo. Pertanto e senza esaurire in questa sede l’ampio
argomento postulato dal titolo del paragrafo, sia sufficiente considerare che i dati a disposizione
delle autorità consentirebbe, senza dubbio alcuno, il proficuo esperimento di una richiesta di
risarcimento.
s. Rispetto all’obbligo di integrare la carta di circolazione in casi consimili
La fattispecie non è in alcun modo assimilabile agli obblighi insorgenti in tema di iscrizione
sulla carta di circolazione in caso di leasing. Infatti, la vicenda che ci occupa è da inquadrarsi
nell’ambito della categoria (civilistica) di cui all’art. 1891 e.e., senza essere in presenza di
noleggio (o leasing). Infatti, consta che l’utilizzo di un veicolo in assenza della qualifica di
proprietario del mezzo sia una fattispecie che trova regolamentazione nel combinato disposto degli
articoli 94 cds e 247 reg. att. cds. Nello specifico, l’art. 94, c. 4 bis cds prevede che, laddove
un soggetto diverso dall’intestatario del mezzo abbia la disponibilità del medesimo per un periodo
superiore a trenta giorni, l’avente causa, entro trenta giorni, ne dovrà dare comunicazione al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione (…) al fine della annotazione sulla carta
circolazione. La mancata annotazione può comportare l’applicazione di una sanzione.
Tuttavia, è evidente che il caso in questione non presenta alcuna dicotomia tra intestatario ed
utilizzatore (per un periodo prolungato) del mezzo, essendo lo stesso sempre in uso alla medesima
società. Per contro, la vicenda dovrà essere affrontata alla luce della funzione propria della
polizza di RCA e non già alla luce della finalità perseguita dall’art. 94, c. 4 bis cds.
Conclusione
Alla luce della normativa e della giurisprudenza, la stipula di un contratto RCA da parte di un
soggetto diverso dal proprietario e alle condizioni suesposte è pienamente legittima.
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