RC auto: la riforma che semplifica… complicando

Data articolo

18/03/2026

 

Abstract / introduzione

La legge annuale sulle PMI (A.S. 1484-B), approvata in via definitiva il 4 marzo 2026, introduce all’art. 9 nuove deroghe all’obbligo di RC auto per carrelli in aree aziendali, veicoli in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali non accessibili al pubblico e macchine agricole ad uso interno, condizionate alla presenza di una copertura RCT alternativa. La norma, attesa dagli operatori, lascia però molti dubbi applicativi: perimetro di “area aziendale”, rapporto con polizze RCA già attive, assenza di sanzioni e di obbligo a contrarre, gestione dei trattori agricoli e dei veicoli fermi in concessionarie e noleggio.

 

 

Il Senato ha approvato il 4 marzo scorso, in via definitiva, la legge annuale sulle piccole e medie imprese (A.S. 1484-B). Il provvedimento è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il legislatore ha inserito l’art. 9 (Capo III “Semplificazioni”), che disciplina l’esonero dall’assicurazione obbligatoria RCA per carrelli elevatori e altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali. L’art. 9 interviene sull’art. 122-bis del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), ampliando le ipotesi di deroga, a condizione che la responsabilità civile verso terzi sia comunque coperta da una polizza diversa dalla RC obbligatoria.

Gli esoneri riguardano: a) Carrelli ex art. 1, c.1, lett. rrr) CAP / art. 58, c.2, lett. c) CdS, non immatricolati, operanti in aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi chiusi al traffico generale, purché coperti da polizza RC “alternativa”; b) tutti i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico in aree ferroviarie, portuali, aeroportuali, sempre con copertura RC diversa dalla RCA; c) macchine agricole ex art. 57 CdS, non immatricolate o prive di certificato di idoneità tecnica, operanti esclusivamente in fondi agricoli, aziende agrarie o spazi ad uso interno non accessibili al pubblico, sempre con RCT volontaria.

UN INTERVENTO ATTESO, MA PRIVO DI ISTRUZIONI OPERATIVE. La normativa precisa che il Fondo di garanzia per le vittime della strada interverrà per i sinistri qualora non vi sia una copertura volontaria, ma per il resto è priva di declinazioni operative. Gli intermediari saranno chiamati a rispondere ai chiarimenti dei clienti.

PRIME CRITICITÀ APPLICATIVE. Per i veicoli già assicurati con polizza RCA è ragionevole ritenere che la copertura resti valida fino alla scadenza, ma resta da chiarire se sia ancora applicabile l’azione diretta del danneggiato ex art. 144 CAP. Per i veicoli non ancora assicurati o di nuova acquisizione la norma introduce un obbligo “alternativo” senza regime sanzionatorio e senza obbligo a contrarre per le compagnie: è un’area di deregulation piena, con tutela del terzo significativamente ridotta rispetto alla logica della RC auto.

I CARRELLI NON IMMATRICOLATI. Il punto critico è la nozione di “area aziendale”: se intesa come spazio recintato l’esonero è ampio, se intesa come area non aperta al pubblico l’esito assicurativo cambia radicalmente. Per i grandi complessi industriali e i poli logistici la viabilità interna è di fatto assimilabile a quella pubblica.

VEICOLI IN AREE FERROVIARIE, PORTUALI, AEROPORTUALI. L’esonero si applica solo nelle zone non accessibili al pubblico, ma resta il dubbio sulle situazioni temporaneamente aperte e sui veicoli che attraversano zone interdette e zone aperte (“Terminal Tractor” portuali).

TRATTORI AGRICOLI. La norma sembra rappresentare una sorta di mini‑condono per trattori datati, privi di sistemi di protezione, mai immatricolabili e quindi mai inseriti nelle coperture RCA. Resta da capire se gli assicuratori accetteranno di inserirli nelle RCT delle imprese agricole.

QUESTIONI INSOLUTE. Restano fuori le macchine operatrici in aree non aperte al pubblico (cantieri) e i veicoli immatricolati “fermi” nelle concessionarie e nelle società di noleggio, problemi noti dall’introduzione del D. Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 e ancora non risolti.

 

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