Assicurazione Danni – Garanzie “acqua condotta” e “spese di ricerca e riparazione”
L’argomento è relativo a sinistri su polizze (in particolare abitazioni)
sulle quali sono previste le garanzie “acqua condotta” e “spese di ricerca
e riparazione”. Il comportamento recentemente riscontrato da parte di
Periti e Liquidatori su sinistri da acqua condotta è quello di pagare
l’eventuale danno a terzi, ma di non rimborsare l’assicurato per i propri
danni nel caso in cui l’evento non abbia causato danni evidenti al
fabbricato assicurato.
Poniamo il caso della rottura di un tubo dell’impianto di riscaldamento a
pavimento che ha causato danni al condomino sottostante
(regolarmente pagati) e, date le caratteristiche, non evidenti sul
pavimento dell’assicurato.
A prescindere dal fatto che la fuoriuscita di acqua non può non aver
causato danni al fabbricato ma, a nostro avviso, è la rottura stessa del
tubo già danno al fabbricato essendone l’impianto parte per definizione
contrattuale. I danni subiti dai terzi dimostrano ampiamente come
derivino da una rottura che deve essere riparata.
Gli assicuratori dovrebbero tener conto di cosa gli assicurati intendano
coprire comprando le garanzie “acqua condotta” e “spese per la ricerca
del guasto”: se si rompe un tubo si deve pagare o no? Si deve riparare o
no?
L’ESPERTORISPONDE
In prima istanza va sicuramente detto che mentre per il fenomeno diretto (incendio)
e per gli eventi ad esso connessi (es. fulmine, esplosione e scoppio, fumo, urto di
veicoli ecc..) siamo nell’”oggetto” dell’assicurazione Incendio, per gli altri comparti di
rischio, pur essendo gli stessi parte del medesimo contratto di assicurazione, si parla
di estensioni di coperture, quali ad esempio gli Eventi Speciali, i Fenomeni Elettrici,
la Ricerca del Guasto, ecc.. e quindi come tali è l’assicuratore in questi casi a dettarne
i limiti e le capienze.
Va inoltre ricordato che in questo comparto contrattuale la sottoscrizione del rischio
è facoltativa e perciò stesso si limita alla prestazione concordata.
Per fare chiarezza nel caso di specie, ove a quanto pare sono presenti sia l’estensione
alla “Ricerca del guasto” che all’“Acqua condotta”, saranno innanzitutto da verificare
le forme e le capienze di tali nominate estensioni. Ad esempio potrebbero essere
contemplati i risarcimenti per ricercare, riparare, sostituire le tubazioni ed i relativi
raccordi presenti nei muri o nei pavimenti dei fabbricati, ma potrebbero essere
escluse le tratte di collegamento alla rete pubblica ovvero quelle interrate; Così come
potrebbero esser compresi ovvero esclusi gli impianti di condizionamento. Questo
solo per definire l’ambito degli impianti. Discorso a se fanno le spese di ricerca che
ancorché dovute per individuare la perdita, potrebbero veder risarcite le sole
necessarie a questo fine e non invece anche quelle necessariamente sostenute per la
demolizione e per il ripristino delle parti del fabbricato coinvolte nel danno. Così
come potrebbero essere presenti ovvero escluse le spese di sgombero e/o
conferimento dei residuati alla discarica, ovvero vedere esclusi i rifiuti speciali ecc..
Nel risarcimento dei danni da acqua infine potrebbero esservi dei distinguo applicati
a seconda della Compagnia proponente, in senso estensivo a questi potrebbero
essere parificati anche i danni da gelo ovvero i danni materiali e diretti ai fabbricati
assicurati da traboccamento e/o rigurgito di fogna; ovvero in senso restrittivo esclusi
i danni provenienti da tubature installate all’esterno del fabbricato.
Ma venendo all’esame della fattispecie e cioè al fatto che l’inquilino del piano di sotto
è stato prontamente risarcito, va ricordato il suo diritto che in fatto di terzietà
riguardo all’Assicurato espone quest’ultimo in ogni caso a responsabilità diretta e
quindi in questa sede è in ogni caso risarcibile. Se ne desume perciò la risposta in
polizza ed il conseguente risarcimento.
Alla domanda quindi per la parte dell’assicurato, se si rompe un tubo si deve pagare
o no? Si deve riparare o no? La risposta non è univoca ma risente delle previsioni
fatte più sopra almeno in linea teorica.
Ovvio che ove tutte le carte in sede di garanzie prestate dal contratto, giocassero a
favore dell’assicurato non vi sarebbe alcun limite all’azione giudiziale che egli
potrebbe senz’altro esperire contro la società, per vedere rispettato il suo buon
diritto.