Calamità naturali e assicurazioni
Le sfide poste dal cambiamento climatico e dai crescenti eventi meteorologici estremi ad esso
correlati, come tempeste, inondazioni, incendi boschivi e siccità stanno diventando ogni giorno
più pressanti. Questi fenomeni stanno diventando sempre più frequenti e intensi, causando
enormi danni economici e finanziari alle proprietà e alle attività, con un pesante onere sui
bilanci pubblici per i costi di soccorso, aiuto e ripristino.
Lo ha sottolineato il Consigliere IVASS Riccardo Cesari in apertura del suo intervenuto al
Convegno “Calamità: nuovi percorsi per la ricostruzione”, organizzato dal Dipartimento
Protezione Civile e tenutosi a Roma lo scorso 15 maggio 2024.
Per affrontare questa situazione si impongono interventi come la mitigazione dei rischi e la
resilienza. La mitigazione prevede investimenti in infrastrutture resilienti, sistemi di allerta
precoce e pianificazione territoriale per prevenire e prepararsi alle calamità naturali. Tuttavia,
queste misure da sole non sono sufficienti, poiché la capacità di prevedere esattamente questi
eventi rimane limitata.
E’ necessario inoltre sostenere la resilienza e la ripresa dopo un disastro. E per farlo vi sono
due opzioni: l’intervento pubblico e l’assicurazione privata, o una combinazione dei due.
L’intervento pubblico ripartisce l’onere della ricostruzione tramite le tasse a seguito
dell’evento, e – dice Cesari – in qualche misura è sempre necessario, perché non tutti i rischi
sono prevedibili o assicurabili e perché, nel caso di eventi significativi, solo la mano pubblica
può garantire il coordinamento nelle attività di ricostruzione. Ma ci sono anche inconvenienti in
quanto può essere incerto, agire sulla base di valutazioni contingenti e non considerare
adeguatamente la prevenzione dei rischi, dal momento che la distribuzione dell’onere fiscale
non crea i giusti incentivi per le attività di prevenzione e mitigazione dei rischi.
L’assicurazione privata, d’altra parte, proprio per i suoi meccanismi di funzionamento,
ripartisce l’onere in anticipo attraverso i premi assicurativi. Ha vantaggi speculari agli
inconvenienti dell’intervento pubblico: è certa, pronta e direttamente commisurata al danno
individualmente subito. Poiché il premio dipende dal rischio, se l’assicurazione è ben
congegnata, è di incentivo per adottare misure e precauzioni per contenere i danni.
Tuttavia, l’assicurazione privata richiede il sostenimento di adeguate politiche pubbliche, come
forme di obbligatorietà, per minimizzare la selezione avversa e le distorsioni percettive che
portano a sottovalutare i rischi futuri. Una diffusione adeguata delle coperture assicurative può
contribuire a creare una rete di protezione collettiva, incoraggiando gli investimenti in aree a
rischio, facilitando la ripresa economica dopo una catastrofe e riducendo il peso sui servizi e le
risorse pubbliche.
Il gap di protezione
Cesari ha ricordato che a livello europeo meno di un quarto delle perdite dovute a catastrofi
climatiche e coperto da assicurazione. Le cose in Italia vanno ancora peggio perché, secondo i
dati EIOPA, l’Italia è secondo solo alla Grecia nella classifica dei paesi con più ampio gap tra il
.o di calamità naturale (elevato) e il grado di copertura assicurativa attivato (scarso).
La nuova normativa contro le catastrofi naturali
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L’Italia ha introdotto, per la prima volta, una forma di obbligatorietà assicurativa contro alcuni
eventi calamitosi (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni) per le aziende. L’articolo 1,
commi 101 -112 della legge di bilancio di previsione dello Stato 30 dicembre
2023 n. 213 dispone infatti che, entro il 31 dicembre del corrente anno, le imprese italiane e le
imprese con sede legale all’estero ma con una sede secondaria in Italia (con l’esclusione delle
imprese agricole) stipulino contratti di assicurazione a copertura dei danni subiti alle
immobilizzazione materiali costituite da terreni, fabbricati, impianti e macchinari,
attrezzature industriali (beni di cui all’articolo 2424 del codice civile) cagionati da calamità
naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Come noto il mancato rispetto dell’obbligo comporterà l’esclusione dall’assegnazione di
contributi, sovvenzioni, agevolazioni di carattere finanziario, a valere sulle risorse pubbliche,
anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e/o catastrofali.
Il rischio potrà essere assunto direttamente da ciascuna impresa o in coassicurazione o
istituendo consorzi con altre imprese di assicurazione (che dovranno essere registrati e
approvati dall’ IVASS che ne valuterà la stabilità). Le imprese di assicurazione non potranno
sottrarsi dall’obbligo a contrarre, a pena di applicazione di una sanzione amministrativa
ricompresa tra 100.000 e 500.000 euro.
L’adempimento delle obbligazioni assunte dalle compagnie di assicurazione sarà
ulteriormente garantito da SACE, che agirà in qualità di riassicuratore, indennizzando le
compagnie di assicurazione e di riassicurazione del mercato privato, fino al 50% degli
indennizzi, per un importo comunque non superiore a 5 miliardi di euro per l’anno 2024
e fino a 5 miliardi annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. A garantire ulteriormente
la solvibilità complessiva del sistema, si prevede che le obbligazioni assunte da SACE
siano garantite dallo Stato.
Da questa normativa sono comunque esclusi i privati, anche se l’intenzione del Governo è
quella di estendere l’obbligo alle famiglie entro la fine della legislatura.
Ad un decreto MEF e MIMIT è demandato il compito di stabilire modalità attuative e operative
della disciplina legislativa e – secondo quanto riporta Cesari – i lavori sono in corso e IVASS sta
fornendo il contributo tecnico.
Affinché la normativa abbia efficacia Cesari sottolinea alcuni aspetti fondamentali:
• declinare e definire con attenzione gli eventi calamitosi e catastrofali oggetto di copertura, in
modo che sia chiaro ai sottoscrittori cosa è assicurato e cosa non lo è, ma anche per
consentire alle imprese di assicurazione di attivarsi al meglio per far fronte agli impegni
contrattuali e per verificare delle condizioni di solvibilità delle compagnie;
• le cinque tipologie catastrofali individuate presentano un diverso grado di esposizione sul
territorio italiano. In assenza di un sufficiente grado di mutualità, il costo della copertura può
risultare elevato proprio nelle aree ad un tempo più esposte alle calamità naturali e
meno forti dal punto di vista economico
• l’assenza di un contratto-base rende difficile la comparazione dei contratti offerti e quindi la
competizione tra compagnie.
Cesari conclude sottolineando come sia essenziale che le varie Autorità di governo, le
compagnie assicurative e tutte le parti interessate collaborino tra loro per sviluppare strategie
di gestione del rischio e politiche che possano contribuire a proteggere gli assicurati dagli
impatti devastanti degli eventi catastrofali e, al tempo stesso, creare le condizioni affinché la
ripartenza, sotto il profilo economico sia quanto più rapida ed efficace.