Il Caso Risolto: RC terzi per i danni subiti dal singolo condomino

23 luglio 2024

RC terzi per i danni subiti dal singolo condomino
Il Fatto
Durante la notte il vulcano si è risvegliato ed il suo pennacchio di fumo ha lasciato
cadere le ceneri in tutto il circondario, anche negli spazi di pertinenza del condominio.
Caso vuole che uno dei condomini scivoli su quelle ceneri vulcaniche cadute proprio
in quello spazio che ha reso scivolosa la strada interna del condominio e si procuri
delle lesioni personali.
Le conseguenze
Per le lesioni sofferte egli chiede al condominio il risarcimento del danno, attribuendo
la colpa alla mancata pulizia straordinaria del condominio di cui anch’egli fa parte e
che a suo avviso vi avrebbe dovuto provvedere. A maggior informazione si sa che
questa stessa persona in assemblea non ha votato, con la motivazione di voler limitare
le spese, la delibera per incaricare una ditta per eseguire la pulizia straordinaria e che
proprio per questo non sono state autorizzate le pulizie straordinarie.
Soluzione
Nelle polizze condominiali i condomini sono considerati terzi tra loro. Ma mentre la
questione è pacifica per i danni alle cose, mostra aspetti di ambiguità per la
responsabilità civile terzi per i danni subiti dal singolo condomino.
In tema di responsabilità per i danni cagionati dalle cose, come prevista dall’art. 2051
c.c., è onere del danneggiato provare l’evento dannoso ed il nesso causale con la cosa
e ove questa sia statica e inerte, dimostrare che lo stato dei luoghi presentava
un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non
inevitabile, il verificarsi del danno.
Nel caso di specie però non può applicarsi il principio di terzietà per cui il condomino
non può essere considerato terzo di una decisione che egli stesso ha preso e non può
pertanto chiedere alla polizza condominiale che gli sia riconosciuto il risarcimento del
danno.

 

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