La manleva dell’assicuratore ex art. 1917 e.e. opera in presenza della colpa dell’assicurato e del danno provocato al terzo
1 Agosto 2024
di Bianca Pascotto
L’errore è sempre dietro l’angolo e la polizza professionale, obbligatoria ad esempio per gli
avvocati, ci salva il portafoglio quando provochiamo un danno al nostro cliente.
È questo in estrema sintesi la funzione ed il contenuto dell’assicurazione per responsabilità
civile (art. 1917 codice civile), assicurazione che protegge il patrimonio dell’assicurato,
intervenendo o mediante il rimborso allo stesso di quanto versato al terzo danneggiato, oppure
attraverso il pagamento diretto al terzo previa comunicazione all’assicurato o su sua richiesta.
Ovviamente l’incipit indefettibile per l’attivazione della garanzia, è la colpa dell’assicurato e il
danno arrecato al terzo mentre non rileva la circostanza che il danno al terzo sia liquido ovvero
sia quantificato in “moneta sonante”.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nel maggio di quest’anno[l]
LA VICENDA
L’avv. Tizio dimentica di proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo e i creditori dei suoi
clienti procedono a loro danno, eseguendo un pignoramento mobiliare. I clienti pignorati
chiedono all’avvocato il risarcimento dei danni subiti per l’eseguita esecuzione mobiliare e l’avv.
Tizio, immediatamente, inoltra detta richiesta danni alla propria compagnia in forza di
sottoscritta polizza professionale.
Nel silenzio della compagnia (sollecitata con due missive), l’avvocato instaura causa civile
contro quest’ultima, chiedendo di essere manlevato e di procedere con il pagamento a favore
dei suoi clienti.
Nonostante la compagnia risulti soccombente sia in primo che in secondo grado, quest’ultima si
rivolge al giudice di legittimità, impugnando l’erroneità della sentenza della Corte d’Appello.
A dire della compagnia il sinistro non era indennizzabile, sia perché Tizio non aveva provveduto
materialmente a risarcire i propri clienti, sia perché l’obbligo di indennizzare il proprio
assicurato (l’avv. Tizio) in difetto di pagamento eseguito da quest’ultimo a favore dei
danneggiati, costituirebbe a suo favore un indebito arricchimento nel caso in cui i terzi
danneggiati decidano di non agire contro Tizio per ottenere il pagamento di quanto loro dovuto.
LA SOLUZIONE
La doglianza della compagnia viene rigettata.
Premesso che l’errore professionale e la conseguente responsabilità professionale era acclarata
e non contestata, che il sinistro era stato prontamente denunciato e parimenti era stata
sollecitata l’attivazione della garanzia.
Dinnanzi alla denuncia di sinistro dell’assicurato e degli ulteriori solleciti di provvedere
al pagamento (messa in mora), era obbligo della compagnia attivarsi ai sensi di
polizza, al fine di accertare o eventualmente negare i presupposti della copertura
assicurativa.
Il silenzio di quest’ultima dinnanzi alla richiesta dell’assicurato di provvedere alla manleva, il
non attivarsi dinnanzi all’evidente responsabilità professionale oggetto della polizza
assicurativa, è fonte dell’inadempimento della compagnia, costituisce la violazione
dell’obbligo contrattualmente previsto di tenere indenne l’assicurato in ipotesi di sua
responsabilità civile.
La Corte ricorda che l’obbligo assicurativo posto a capo della compagnia in forza di una polizza
RC sorge in dipendenza della colpa dell’assicurato e nel momento in cui detta colpa provochi un
danno a terzi, mentre non rilevano in alcun modo – e dunque non sono validi e
giustificati motivi per ritardare o omettere la liquidazione del sinistro – le circostanze
che:
1) il danno non sia liquido ovvero determinato nel suo ammontare (vale il broccardo latino in
illiquidis non fit mora);
2) l’assicurato non abbia provveduto direttamente al risarcimento del terzo, ben
potendo la compagnia pagare direttamente nelle mani del danneggiato, previa comunicazione
al danneggiato (art. 1917 comma 2 e.e.).
[1 I Corte di Cassazione, ordinanza del 20 maggio 2024 n. 13897
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