Copertura assicurativa del complesso veicolare, il caso di due diversi proprietari per semirimorchio e veicolo trainante

Il Fatto
Il conducente e proprietario di una motrice è responsabile di un sinistro che
determina danni a terzi e anche al rimorchio, di proprietà di un terzo soggetto. La
copertura assicurativa RCA copre anche il danno al suddetto rimorchio o lo stesso, in
quanto agganciato alla motrice, resta escluso dal beneficio liquidativo?
Si utilizza l’espressione “complesso veicolare” per esprimere l’insieme di due o più
veicoli, di cui il primo trainante (autovettura, autocarro, trattore tradale) e il secondo
trainato (rimorchio, semirimorchio, carrello appendice).
A livello assicurativo, in situazione di circolazione, il complesso veicolare ha una sola
copertura assicurativa ed è quella del veicolo trainante. Ne è prova il fatto che il
recente decreto n. 184/2023 ha inserito nel Codice delle Assicurazioni Private l’art.
144 bis (Tutela dei danneggiati nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio
trainato da un veicolo) dove, nel caso di un sinistro causato da un complesso
veicolare, se il rimorchio ha una propria assicurazione RCA, il danneggiato può
presentare la propria richiesta di indennizzo direttamente all’impresa di
assicurazione che ha assicurato il rimorchio, ma nel solo caso in cui non possa essere
identificato il veicolo trainante. Lo stesso articolo poi attribuisce all’impresa di
assicurazione del rimorchio il diritto di esercitare l’azione di regresso nei confronti
dell’impresa che ha assicurato il veicolo trainante. Qualora l’impresa di assicurazione
del veicolo trainante non emerga, l’azione di regresso sarà esercitabile nei confronti
del Fondo Vittime della Strada.
Dall’art. 141 bis, pertanto, è chiarissimo che il rimorchio in un complesso veicolare,
durante la circolazione, costituisce un insieme inscindibile con il veicolo trainante e
non assume il ruolo di terzo danneggiato.
Solitamente, se il proprietario del semirimorchio è soggetto diverso dal proprietario
del veicolo trainante, è dotato di una copertura kasko per la tutela del proprio bene
oppure impone questa copertura al proprietario del veicolo trainante.
In assenza, le conseguenze economiche del pregiudizio subito dal semirimorchio
sono tutte a carico del proprietario del veicolo trainante, qualora sia il solo
responsabile del sinistro.

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